Superbonus: quali saranno le novità del 2023?

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Aiuti-quater diventano operative le nuove aliquote e le nuove scadenze per il Superbonus.

Le modifiche alla normativa sono ‘peggiorative’ per i condomìni che vedono scadere la percentuale del 110% al 31 dicembre 2022 anziché al 2023.

Sono invece riammesse all’agevolazione fiscale le abitazioni unifamiliari, seppur con restrizioni.

 

Quali saranno le novità nello specifico?

Con il DL Aiuti-quater viene rimodulato il famoso decalage introdotto dalla Legge di bilancio 2022. In particolare, per i condomini si configura il seguente meccanismo agevolativo:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65 % per le spese sostenute nell’anno 2025.

Per il 2023, a differenza di quanto previsto precedentemente, si applicherà un beneficio pari al 90%.

 

Quali sono gli interventi coperti dal Superbonus?

Per rientrare nel Superbonus, le abitazioni unifamiliari devono rispettare tre criteri, quali:

  • appartengono ad una persona fisica o devono essere in comproprietà di più persone fisiche;

 

  • sono destinate all’uso di una singola famiglia;

 

  • hanno un accesso autonomo che le separa dall’ambiente esterno.

Anche se sono escluse a priori le abitazioni appartenenti alle categorie catastali di lusso (codice A1-A8-A9), il decreto permette ad una persona fisica di ricevere il Superbonus per un numero di abitazioni massimo di due, purché rispettino tutti i requisiti citati prima.

I lavori che rientrano nel Superbonus 90% sono tutti quelli che migliorano la classe energetica dell’immobile di almeno due categorie. Se questo non è possibile, di una categoria (come nel caso di immobili con classe energetica A3 che possono passare ad A4).

Alcuni esempi di lavoro coperti dal bonus sono:

  • quelli di coibentazione, lavori che migliorano l’efficienza degli immobili a mantenere il calore);

 

  • quelli di sostituzione di impianti di riscaldamento o di raffreddamento (solo nel caso di pompe di calore reversibili);

 

  • quelli di aggiunta di pannelli fotovoltaici o di installazione di piattaforme per la ricarica di veicoli elettrici.

Ad aggiungersi a questi, qualora si abiti in zone a rischio di sisma, ci sono anche i lavori antisismici.

Ciascuno di questi lavori può godere di una detrazione fino ad un tetto massimo specifico per ciascun miglioramento.

Gli interventi, in particolare, si dividono in due categorie:

  1. gli interventi principali o trainanti (necessari per poter richiedere il Superbonus);

 

  1. gli interventi aggiuntivi o trainati.

 

Condomìni, cosa prevede il superbonus nel 2023?

Nel 2023 l’aliquota scenderà dal 110% al 90% per i condomìni, ovvero gli edifici composti da 2 a 4 unità anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più soggetti.

Resta confermato il decalage al 70% fino al 31 Dicembre 2024 ed al 65% fino 31 Dicembre 2025.

 

Unifamiliari con lavori in corso, le novità del 2023

Le abitazioni unifamiliari sulle quali al 30 Settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, potranno continuare a fruire del Superbonus con aliquota al 110% fino al 31 Marzo 2023, con la legge previgente tale diritto sarebbe scaduto il 31 dicembre 2022.

 

Prima casa, superbonus 90% o 110%?

Le abitazioni unifamiliari adibite a prima casa, il cui proprietario abbia un ‘reddito di riferimento’ non superiore a 15.000 euro, potranno usufruire del Superbonus 90% fino al 31 Dicembre 2023.

Il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente / familiare, per un numero di parti determinato come segue:

  • contribuente > 1
  • se c’è coniuge / soggetto legato da unione civile / convivente > +1
  • se sono presenti familiari, in numero pari a un familiare > +0,5, due familiari > +1, tre o più familiari > +2.

Un contribuente con reddito pari a 32.000 euro si trova sopra il tetto dei 15.000 euro e non può fruire del Superbonus.

Se c’è un coniuge o convivente il reddito di riferimento è pari a 32.000/2 cioè 16.000 quindi ancora oltre il tetto.

Se c’è un familiare/figlio il reddito di riferimento sarà 32.000/2,5 cioè 12.800 euro quindi sotto il tetto.

Se i familiari sono 2 si arriva a 32.000/4 cioè 8.000 euro quindi ancora sotto il tetto.

È stato istituito un contributo, escluso dalla formazione della base imponibile Irpef, da parte dell’Agenzia delle entrate, a favore delle persone fisiche in possesso del requisito reddituale per l’accesso al Superbonus sugli edifici unifamiliari.

Per questo bonus sono stati stanziati 20 milioni di euro nel 2023. Un decreto Mef dovrà fissare, entro 60 giorni, criteri e modalità di attuazione.

 

Superbonus: le novità per i Comuni colpiti dal sisma

La nuova norma prevede anche un’altra novità per il Sismabonus al 110% fino al 2025.

Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma8-bis, per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2025, nella misura del 110%.

Per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 Dicembre 2025 nella misura del 110%.